Lo studio

detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sono state introdotte per cercare di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, molto diffuso in edilizia, e incentivare allo stesso tempo questo settore economico, trainante per la nostra economia. Ma lo scopo del legislatore è stato anche quello di riqualificare il nostro patrimonio edilizio esistente, obsoleto e piuttosto energivoro. Per questo motivo tali bonus fiscali sono indirizzati ad interventi compiuti proprio sull'edilizia esistente e non su quella di nuova costruzione. Se ad esempio si realizza un intervento in ampliamento ai sensi del Piano Casa, le detrazioni sono possibili solo per gli interventi compiuti sulla parte di edificio esistente e non su quella ampliata.

Gli interventi che possono fruire di questa detrazione, descritti a seguire, sono elencati nellaGuida dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina 23.

I lavori ammessi a detrazione, pari al 50% delle spese sostenute fino al 30 giugno 2013, e al 36% delle spese sostenute dopo tale data, sono quelli elencati nell' art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, che trovate descritti nell'articolo Definizioni degli interventi edilizi e relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari di tipo residenziale e loro pertinenze.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi a detrazione solo se compiuti sulle parti comuni di edifici condominiali.

Con l'emanazione di questo decreto sono entrati a far parte dei lavori soggetti a detrazione anche quelli necessari alla ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche se non ricompresi nell'art. 3 del D.P.R. 380/2011. E' necessario però che l'immobile su cui vengono eseguiti i lavori ricada in un'area per la quale è stato decretato lo stato d'emergenza.

Anche questi interventi sono soggetti a detrazione. Ad esempio la costruzione di una rampa o di un ascensore, anche esterno all'edificio, possono essere agevolati.
Inoltre, ai sensi della legge 104/1992 sono agevolati anche gli interventi che attraverso la robotica o qualsiasi forma di tecnologia avanzata favoriscano la mobilità di persone con gravi handicap fisici. La detrazione riguarda però i lavori necessari per adeguare gli edifici, non il semplice acquisto della strumentazione tecnologica, come ad esempio computer, telefoni a viva voce o schermi touch screen.

Sono agevolabili tutti gli interventi compiuti sugli edifici finalizzati ad assicurare una maggiore sicurezza degli occupanti, come anche la sostituzione di un tubo del gas o la riparazione di un impianto mal funzionante, il montaggio di vetri antinfortunio o l'installazione di un corrimano.
Tra gli interventi volti ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli immobili, ci sono ovviamente anche quelli relativi alla bonifica dall'amianto.
Non sono agevolati invece gli acquisti di dispositivi o elettrodomestici più sicuri perché, ovviamente, non configurano un intervento sugli edifici.

Sono compresi tutti quegli interventi volti a difendersi dal rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come furti, aggressioni o sequestri di persona.
Quindi tra i lavori agevolabili si possono considerare l'installazione di antifurto ed impianti di allarme e di videosorveglianza; la sostituzione, rafforzamento o installazione di cancelli e recinzioni; l'installazione di grate alle finestre, di porte o persiane blindate, di tapparelle con bloccaggi e vetri antisfondamento; l'installazione di casseforti a muro.

Tali interventi devono essere compiuti su parti strutturali degli edifici.
Sono soggette a detrazione anche le spese necessarie per ottenere la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza statica dell'edificio, nonché per gli interventi necessari a conseguirla.
Altri lavori agevolati sono quelli per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Sono ammesse a detrazione anche tutte le spese per le prestazioni professionali per la progettazione e per l'ottenimento dei permessi comunali, nonché quelle per perizie e sopralluoghi.
Inoltre lo sono le spese per l'acquisto dei materiali. Infine, sono comprese le spese per il pagamento degli oneri di urbanizzazionee di bolli e diritti di segreteria.

Con il decreto 63/2013 è stata sancita la possibilità, per chi usufruisce della detrazione per interventi su edifici esistenti, di usufruire di un ulteriore bonus per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Il bonus mobili consiste in un'aggiunta al tetto di spesa di altri 10.000 euro: quindi si potranno detrarre 5.000 euro per l'acquisto dei mobili.
Detrazione del 65%.

Questi interventi sono tutti quelli compiuti sulle superfici sia verticali (pareti e finestre) che orizzontali (solai e tetti), degli edifici, confinanti con l'esterno o con parti dell'edificio non riscaldate (ad esempio le scale).
In questo gruppo rientrano quindi anche gli interventi su infissi esterni e portoni d'ingresso, purchè rivolti verso l'esterno o verso parti non riscaldate.

I pannelli solari sono quelli utilizzati per la produzione di acqua calda per uso domestico.
Sono assimilabili a questi anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Invece se il sistema termodinamico produce sia energia elettrica che termica, si può detrarre solo la parte di spesa relativa alla produzione di energia termica.
Questa quota si può calcolare in maniera percentuale rispetto all'energia totale prodotta dal sistema.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Si intende la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti, con impianti dotati di caldaia a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Non è ammessa perciò a detrazione l'installazione di nuovi impianti su edifici che prima ne erano sprovvisti.
Dal 2012 la detrazione è stata estesa anche ad interventi di sostituzione dello scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore.

In questa tipologia ricadono gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.
Quindi non sono indicati specifici lavori, ma si può considerare qualsiasi insieme di interventi che incida sulle prestazioni energetiche dell'edificio, in modo da renderlo più efficiente.
Possono essere compresi interventi come la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni di imposta al 65% (ex 55%) per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione all'ente competente (ENEA) e all'ente fiscale competente (Agenzia delle Entrate).
Inoltre pone regole specifiche rispetto alla modalità di fatturazione dei fornitori, nonché di pagamento e di conservazione delle fatture.
Ci sono inoltre particolari regole che riguardano l'ammissibilità e le documentazioni delle spese condominiali alle detrazioni d'imposta.
L'iter procedurale del 65% (ex 55%) ha tre referenti diversi: • La propria Regione, per quanto riguarda la certificazione energetica La competenza di merito in tema di certificazione energetica degli edifici è regionale, ma è comunque obbligatoria in caso di richiesta di Detrazioni 65% (ex 55%). Nelle Regioni che non hanno regolato la materia si seguono le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (vedi menu di destra).
• L'Enea per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi Una parte della documentazione necessaria per usufruire delle Detrazioni 65% (ex 55%) va comunicata all'Enea in forma telematica: la Scheda informativa e l'Attestato di Qualificazione energetica.
• L'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la pratica fiscale
All'Agenzia delle Entrate va effettuata una comunicazione telematica sugli interventi effettuati. Inoltre, poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi per consentire i controlli di merito fiscale. Vi è una parte della documentazione (l'Asseverazione di tecnico qualificato) che non va comunicata all'Enea, ma va conservata per i controlli.

Per qualsiasi dubbio procedurale o di fattibilità dell'intervento, non esitare a contattarci poiché ti seguiamo dal principio, studiando la fattibilità dell'intervento che intendi attuare, redigendo eventuali pratiche edilizie, preparando e trasmettendo la documentazione di Enea e Agenzia delle Entrate.